RIFERIMENTI INFORMATIVI

Decreti

Il 24 aprile 2001 sono stati emanati i Decreti del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di concerto con il Ministro dell’Ambiente, "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili", che definiscono un nuovo approccio normativo tendente all’incremento dell’efficienza energetica sul territorio nazionale. Tali Decreti, riguardanti rispettivamente uno il settore del gas naturale ed uno il settore elettrico, sono stati in seguito abrogati e sostituiti dai Decreti 20 luglio 2004 emessi dal Ministro delle Attività Produttive di concerto col Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio: "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili" e dalle ulteriori modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 e dal Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n° 115.
I Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i., si prefiggono la realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica ed introducono l’obbligo, da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, di conseguire "obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili” (art. 3); cosiddetti “Soggetti obbligati”. Nei medesimi Decreti vengono delineate le differenti tipologie degli interventi ammessi e le caratteristiche tecniche che le apparecchiature utilizzate devono avere.
Vengono altresì fissati precisi obblighi annuali da conseguire entro precise scadenze (31 maggio di ogni anno) e, soprattutto, vengono definite le “modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi” (art. 8), attraverso le quali, si è “aperto” il meccanismo a “società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili” (comma 3).
A differenza della Legge 10/91 (che quantificava l’energia primaria risparmiata in termini di GJ), i Decreti 20 luglio 2004 quantificano l’energia risparmiata in unità di misura in termini di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (tep) ed indicano le componenti delle tariffe di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, quali copertura per i costi sostenuti dai soggetti obbligati.
Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico sono stati successivamente aggiornati attraverso la pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007, il quale, tra gli altri, ha “aperto” il meccanismo esistente ai soggetti “che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” (art. 7, comma d).
Infine, il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n° 115 “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici a abrogazione della Direttiva 93/76/CE” ha recepito quanto disciplinato a livello Comunitario.
 
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), attraverso l’emanazione della Delibera 103/03, ed in seguito con la Deliberazione EEN 9/11, ha provveduto a definire con maggiore dettaglio, le modalità per la definizione e per la presentazione dei progetti di efficienza energetica; per tutti i soggetti partecipanti al meccanismo.